Austria

Legislazione Nazionale sulla donazione di organi

Riferimenti delle leggi principali

In Austria la base giuridica per la donazione di organi e tessuti è la “Organtransplantationsgesetz – OTPG”, ossia la “Legge federale sui trapianti di organi umani”, aggiornata al 10 febbraio 2021.

Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili

La legge in questione afferma due principi generali: gli organi possono essere donati solo volontariamente e gratuitamente.
Il testo della legge disciplina sia la donazione di organi post mortem, sia la donazione di organi in vita.
Quanto alla donazione degli organi da parte di persone defunte, la situazione giuridica austriaca segue la cosiddetta soluzione di contraddizione estesa, ciò significa che il prelievo di organi da un potenziale donatore è generalmente consentito dopo che la morte cerebrale è stata determinata, a condizione che il defunto non si sia opposto alla donazione di organi durante la sua vita o che i suoi parenti non si siano opposti dopo la sua morte.
In Austria, un’obiezione alla donazione di organi è definita come una dichiarazione della persona interessata che rifiuta espressamente la donazione di organi. Questa dichiarazione può essere fatta per iscritto (ad es. Foglietto di carta nel documento di identità, lettera informale) o oralmente (i parenti possono dare testimonianza dell’obiezione in forma orale fatta dal defunto o possono essere loro ad opporsi).
L’inserimento dell’obiezione nel registro delle obiezioni (istituito il 1 ° gennaio 1995 ed è gestito dall’Istituto federale austriaco per l’assistenza sanitaria (ÖBIG) insieme al Centro informazioni sull’avvelenamento), tuttavia, offre il massimo livello di sicurezza giuridica, poiché gli ospedali sono legalmente obbligati a interrogare il registro delle obiezioni prima del prelievo di organi da persone con morte cerebrale e devono documentare la domanda inserendo un numero di richiesta.
Nel caso della donazione degli organi in vita necessaria l’esplicita manifestazione del consenso per iscritto con la firma del donatore, che può essere revocato in qualunque momento. Da vivi è possibile donare reni (opzione statisticamente più frequente), parti di fegato e polmoni.

Normativa in materia di trapianti di organi umani

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