Danimarca

Legislazione Nazionale sulla donazione di organi

Riferimenti delle leggi principali

Legge n. 402 del 13 giugno 1990 sull’esame dei cadaveri, le autopsie, il trapianto, etc. (Lovtidende, 1990, 14 giugno 1990, n. 63, pp. 1331-1334) ; Danish Health Act (N. 546 del 2005) ss. 52-56. Trapianto da persone viventi e decedute; Legge n. 151 del 28 febbraio 2012 sui requisiti di qualità e sicurezza per la manipolazione di organi umani per il trapianto.

Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili

Una persona può esprimere la sua decisione sulla donazione di organi in uno di questi modi: registrandosi su sundhed.dk, compilando una tessera del donatore che deve essere portata sempre con sé o esprimendo la propria decisione ai propri familiari.

Donazioni organi post mortem

L’intervento può essere eseguito soltanto se la persona deceduta, dopo aver raggiunto i 15 anni di età, abbia testimoniato per iscritto e/o oralmente che era sua volontà di donare gli organi.  Se il defunto ha meno di 18 anni, l’intervento può essere effettuato solo se il titolare della responsabilità genitoriale ha acconsentito all’intervento.  Un prelievo può essere effettuato solo se la persona deceduta non abbia mai espresso la sua contrarietà alla donazione organi, e i suoi più stretti parenti abbiano dato il loro consenso. Nel caso in cui la persona deceduta non abbia alcun parente, l’intervento non può essere effettuato.

 Donazioni organi in vita 

Il consenso può essere espresso da qualsiasi persona che abbia più di 18 anni di età.  Qualora sussistano specifiche ragioni, l’intervento può essere effettuato su una persona minore di 18 anni con il suo consenso e purché tale consenso abbia ricevuto l’approvazione delle persone che esercitano la potestà parentale.  Nel caso di una persona di età inferiore ai 15 anni, il consenso può essere dato dal titolare della responsabilità genitoriale quando ricorrono le seguenti condizioni: non c’è un donatore adatto che abbia la capacità di acconsentire; il destinatario è un fratello, una sorella, un figlio, un genitore o, in casi speciali, un parente stretto del donatore; la donazione crea la possibilità di salvare la vita del ricevente; il potenziale donatore in questione non si oppone.

 Organi donabili in vita: sangue, midollo osseo,  rene, parte del fegato (un genitore può donare parte del fegato al figlio se quest’ultimo è in giovane età).

Organi donabili post mortem: rene, fegato, polmone, pancreas, cuore e cornea .

Normativa in materia di trapianti di organi umani

cuore

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