Legislazione Nazionale sulla donazione di organi
Riferimenti delle leggi principali
RT I, 20/03/2015 “Criteri per la selezione dei donatori di cellule, tessuti e organi” ; RT I, 26/02/2015 “legge sull’approvvigionamento, la manipolazione e il trapianto di cellule, tessuti e organi” ; Legge che modifica la legge sull’approvvigionamento, la manipolazione e il trapianto di cellule, tessuti e organi (approvata il 22/02/2017) ; RT I, 12/02/2003 “Legge sulla prevenzione e il controllo di malattie trasmissibili” ; RT I, 2005,13,63 “Atto di sangue”; RT I 2000, 104, 685 “Legge sulla ricerca sui geni umani” ; “Legge sull’attuazione della legge sulla protezione dei dati personali”
Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili
Donazione da vivente: è necessario un consenso informato scritto seguito sia da una consulenza psicologica sia da test ed esami medici che garantiscono possibilità e capacità fisica di donare in sicurezza e che accertino che il rischio per la salute del donatore sia minimo.
Donazione post mortem: dopo che la morte del potenziale donatore è stata accertata, si può procedere alla rimozione di cellule/tessuti/organi per il trapianto solo se il donatore, ancora in vita, aveva espresso il suo consenso alla donazione di organi in seguito alla sua morte o se non esistono informazioni disponibili che rivelino la sua contrarietà alla donazione stessa.
Organi donabili: rene, pancreas, polmone, fegato, cuore, cornea, sangue, cellule staminali, cellule germinali, embrioni, spermatozoi.
Normativa in materia di trapianti di organi umani