Grecia

Legislazione Nazionale sulla donazione di organi

Riferimenti delle leggi principali

La donazione degli organi e tessuti, è regolamentata e autorizzata sia da donatore vivo che deceduto.  Le leggi principali sono:

Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz – TPG) del 05.11.1997; Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens (Transfusionsgesetz – TFG) del 01.07.1998; Gesetz über Qualität und Sicherheit von menschlichen Geweben und Zellen (Gewebegesetz) del 20/07/2007
Verordnung über die Anforderungen an Qualität und Sicherheit der Entnahme von Geweben und deren Übertragung nach demTransplantationsgesetz (TPG-Gewebeverordnung – TPG-GewV) del 26.03.2008; Verordnung über die Anforderungen an die Organ- und Spendercharakterisierung und an den Transport von Organen sowie über die Anforderungen an die Meldung schwerwiegender Zwischenfälle und schwerwiegender unerwünschter Reaktionen (TPG-Verordnung über Qualität und Sicherheit von Organen – TPGOrganV) del 11/02/2013

Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili

La modalità di consenso è quella del tacito assento o presunto consenso: chiunque viene ritenuto un potenziale donatore alla morte, a meno che durante la propria vita non si sia espressa non volontà di donare organi o tessuti, in qualsiasi modalità [Legge Caillavet, art. 2].

Un modo per esprimere il rifiuto al prelievo di organi o tessuti a fini di donazione è l’iscrizione presso il registro nazionale automatizzato (Registre National des Refus), gestito dall’Agenzia della Biomedicina. È possibile esprimere il rifiuto al prelievo anche solo di specifici organi o tessuti.

Per quanto riguarda la donazione da un adulto vivo, il ricevente e il donatore devono essere imparentati o conviventi da almeno due anni. In questo caso, il donatore deve essere maggiorenne e in pieni diritti, oltre che fisicamente in grado di sostenere un intervento chirurgico, e aver espresso il suo consenso libero e informato davanti al Presidente del Tribunale di Grande Istanza o al magistrato da lui designato [Legge del 2004, art. L. 1231-1]

Gli organi e i tessuti che si possono donare in vita sono: il midollo osseo, i reni (solamente se donatore e ricevente hanno legami di parentela), la pelle, frammenti ossei ed eccezionalmente il lobo epatico e polmonare.1

Nel caso di donazione di midollo osseo, il donatore può anche essere un minore o un adulto sotto tutela giuridica, se il ricevente è un suo familiare e non è possibile trovare alcun donatore maggiorenne non sotto tutela [Legge del 2004, art. L. 1241-3 e 4].

Nel caso di donazione post-mortem, vengono prelevati, quando possibile: il cuore, il fegato, i reni, i polmoni, il blocco cuore-polmoni, il pancreas, parti dell’intestino, le cornee, la pelle, le vene e le arterie, le ossa, i legamenti, i tendini e le valvole cardiache.2

Normativa in materia di trapianti di organi umani

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