Portogallo

Legislazione Nazionale sulla donazione di organi

Riferimenti delle leggi principali

In Portogallo la legge che regola la donazione degli organi è la Legge n. 12/93 del 22 aprile.  Questa legge si applica ai cittadini nazionali, agli apolidi e agli stranieri residenti in Portogallo.

Legge n. 22/2007 del 29 giugno: traspone parzialmente la direttiva n. 2004/23/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la legge n. 12/93, del 22 aprile, sulla raccolta e il trapianto di organi e tessuti di origine umana.

Legge n. 2/2015 dell’8 gennaio: questa legge apporta una modifica alla legge 36 del 2013 (che approva il regime di garanzia di qualità e sicurezza per gli organi di origine umana destinati al trapianto) recependo la Direttiva di Attuazione n. 2012/25 /UE che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati al trapianto.

Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili

In Portogallo la donazione avviene per «silenzio-assenso».  Coloro che vogliano opporsi alla donazione degli organi dovranno esprimere il proprio dissenso tramite l’iscrizione al RENNDA (Registro Nazionale Non Donatori). Salvo il consenso della parte legittima, è vietato rivelare l’identità del donatore o del destinatario dell’organo o del tessuto.

Per quanto riguarda i minori la legge stabilisce che nel caso di donatori minori, il consenso deve essere dato dai genitori, purché non siano inibiti dall’esercizio della potestà genitoriale, o, in caso di inibizione o mancanza di entrambi, dal tribunale. Anche la donazione di tessuti o organi da minori in grado di comprendere ed esprimere la propria volontà necessita del loro consenso.

Donazione in vita: secondo la legge sono autorizzati solo i prelievi di sostanze rigenerabili in vita, però la donazione di organi o sostanze non rigenerabili può essere ammessa quando esiste una relazione tra donatore e ricevente fino al 3 ° grado.  Il prelievo di organi e tessuti da una persona vivente può essere effettuato solo nell’interesse terapeutico del ricevente e a condizione che non sia disponibile alcun organo o tessuto idoneo prelevato da un donatore post mortem e non vi siano altri metodi terapeutici alternativi di comparabile efficacia. La donazione e il prelievo di organi o tessuti non rigenerabili è sempre vietato quando coinvolgono minori o altre persone inabili.

La donazione e il prelievo di organi, tessuti o cellule rigenerabili che coinvolgono minori o altre persone disabili può essere effettuato solo quando sono soddisfatti i seguenti requisiti cumulativi:

a) Assenza di donatore compatibile;

b) Il ricevente è un fratello o una sorella del donatore;

c) La donazione è necessaria per la conservazione della vita del destinatario.

Per quanto riguarda la donazione post mortem: «Sono considerati potenziali donatori post mortem tutti i cittadini nazionali, gli apolidi e i residenti in Portogallo che non abbiano manifestato al Ministero della Salute la propria condizione di non donatori.»

Normativa in materia di trapianti di organi umani

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