Lussemburgo

Legislazione Nazionale sulla donazione di organi

Riferimenti delle leggi principali

“Legge del 25 giugno 2015 che modifica la legge del 25 novembre 1982 che regola il prelievo di sostanze di origine umana.”: atto di modifica, memoriale A n 125 del 2015, pubblicazione: 7/02/2015

“Regolamento granducale del 6 ottobre 2009 che modifica il regolamento granducale del 24 gennaio 1984 relativo al servizio di coordinamento nazionale di prelievo dei reni.”: atto modificativo, memoriale A n° 204 del 2009, pubblicazione: 16/10/2009, contiene un regolamento d’esecuzione della “legge del 25 novembre 1982 che regola il prelievo di sostanze d’origine umana.”

“legge del 25 novembre 1982 che regola il campionamento delle sostanze di origine umana”.: atto modificato memoriale A n 98 del 1982, pubblicazione: 03/12/1982

“Regolamento granducale del 3 dicembre 2009 che determina le procedure da seguire per l’accertamento della morte ai  fini della rimozione.”: atto di base non modificato, firma: 03/12/2009

“Regolamento granducale del 27 agosto 2013 relativo alla caratterizzazione, al trasporto e allo scambio di organi destinati al trapianto.”: atto di base non modificato, memoriale A n  159, pubblicazione 03/09/2013, contiene un regolamento per l’esecuzione della “legge del 25 novembre 1982 che regola il prelievo di sostanze di origine umana.”

 Modalità di consenso o dissenso alla donazione e organi donabili

Ogni cittadino è un potenziale donatore. I tessuti e gli organi possono essere prelevati dopo la morte di qualsiasi persona che aveva la sua ultima residenza legale in Lussemburgo, se la persona non ha dichiarato per iscritto che non desidera che i suoi tessuti o organi vengano prelevati.  Ogni donatore può compilare una scheda fornita dal ministero chiamata “passeport de vie”. Si può trovare questa carta online, nelle farmacie, dal medico e al ministero della sanità.  Se il soggetto è un adulto, deve dare il suo consenso scritto per donare. Se il soggetto è minorenne, è necessario il consenso scritto dei genitori e del donatore stesso, inoltre la donazione deve essere destinata al fratello o alla sorella del donatore.  

Gli organi più comunemente trapiantati sono: il rene, il fegato, il polmone, il cuore, il pancreas, parti dell’intestino. 

 Dal corpo possono essere trapiantati anche: la pelle, il midollo osseo, le vene, i tendini e la cornea.

Normativa in materia di trapianti di organi umani

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